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4 Aprile 2016La Tariffa di Igiene Ambientale, T.I.A., ha natura di tributo e non deve essere assoggettata ad IVA
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la sezione tributaria e quella civile, ha affermato che la Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. T.I.A.) ha natura di tributo e, in quanto tale, non deve essere assoggettata ad IVA.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti aderito all’orientamento della sezione tributaria dove era stato affermato che:
“La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”.
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