RADON: nuovo decreto in vigore dal 27 agosto 2020

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RADON: nuovo decreto in vigore dal 27 agosto 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 relativo all’Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. 

Esso abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.

Tale decreto stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 


Entrata in vigore del decreto: 27 agosto 2020.

Nel particolare esso disciplina:

  1. la protezione  sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  2. il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  3. la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  4. la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.


Le disposizioni si applicano a ogni esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti rischi per l’ambiente e per la salute umana
.

L’art. 10 del D.Lgs. prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

L’art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. 

Per quanto riguarda le aziende, le misurazioni andranno effettuate nei seguenti luoghi di lavoro :  

  • sotterranei,
  • semisotterranei,
  • locali situati al piano terra situati nelle aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon,
  • in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale d’azione per il radon e negli stabilimenti termali.

Invece, per quanto riguarda gli esercenti, dovranno ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

Scarica il D.Lgs. n° 101 al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/12/201/so/29/sg/pdf