D.L. 146/2021: ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO
15 Febbraio 2022ll Mobility Management è requisito obbligatorio per ottenere/mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001
21 Aprile 2022OBBLIGO INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE PREPOSTO
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 la Legge n. 215 del 17 /12/2021,che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.
Tra le principali novità introdotte, la legge è intervenuta sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di individuare il preposto, il quale sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si precisa che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).
Inoltre, si prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008). La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
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