Cantieri mobili o temporanei: modifica al D.lgs. 81/08

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Cantieri mobili o temporanei: modifica al D.lgs. 81/08

cantieri mobili temporaneai

La Legge europea 2014 , in vigore dal 18 agosto 2015 (L. n. 115/2015), contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. L’art. 16 modifica il Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) in materia di cantieri temporanei e mobili. L’articolo 16, infatti, cerca di porre rimedio all’infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Le modifiche si evidenziano alla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 (che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).

La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis che ora recita:
Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2): g bis) “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».

La lettera g) bis così recitava:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI” a seguito della modifica apportata dal Decreto del Fare (DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).

Non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei omobili), Capo I (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavori su relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Si considerano lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Scarica la legge 115/2015 in formato integrale

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