Corsi di Formazione Attrezzature secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

Grande partecipazione per CONSPACE 2012
1 Novembre 2012
Obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi dal 1 Giugno 2013
30 Maggio 2013
Grande partecipazione per CONSPACE 2012
1 Novembre 2012
Obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi dal 1 Giugno 2013
30 Maggio 2013

Corsi di Formazione Attrezzature secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

LIMG0977

E’ stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 Marzo 2012, n. 60 – “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” è divenuto operativo il 12 marzo 2013. L’accordo regolerà la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.

Le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili;

  • gru a torre;

  • gru mobile;

  • gru per autocarro;

  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;

  • carrelli industriali semoventi;

  • carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;

  • trattori agricoli o forestali;

  • macchine movimento terra: escavatori idraulici ;

  • escavatori a fune;

  • pale caricatrici frontali;

  • terne;

  • autoribaltabile a cingoli;

  • pompa per calcestruzzo.

Nell’accordo vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, e le tre tipologie di modulo formativo che sono: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.

Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino.

Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

Si riporta una semplice schematizzazione dell’Accordo che identifica obblighi e responsabilità per i Datori di Lavoro ed RSPP.

EECO Srl organizza corsi di formazione ed addestramento per tutte le attrezzature definite in Accordo.

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo: info@eeco.it