Giurisprudenza Rifiuti – Stoccaggio provvisorio

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Giurisprudenza Rifiuti – Stoccaggio provvisorio

stoccaggio

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva. Prosegue la Corte affermando che anche lo stoccaggio costituisce un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazioni di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell’inizio dell’attività. Difatti, la nuova normativa introdotta dal d.lgs. 152/2006, recependo l’orientamento giurisprudenziale sviluppatasi prima della sua entrata in vigore, ha in sostanza equiparato le ipotesi di stoccaggio provvisorio e di deposito incontrollato di rifiuti configurandole entrambe come ipotesi di reato rientranti nell’attività di smaltimento illecito di rifiuti.

Nella sentenza allegata, inoltre, la Corte riporta l’elaborazione giurisprudenziale relativa all’ipotesi di “deposito temporaneo”, lecito se vengono rispettate le previste condizioni; di “deposito preliminare o stoccaggio dei rifiuti”, cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato “temporaneo” ed integra un reato in mancanza di autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata; “deposito incontrollato o abbandono di rifiuti”, che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla rinfusa di materiali eterogenei.

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