TARI : esenti i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali

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TARI : esenti i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali

tari

Il Ministero delle finanze con Risoluzione n.2/DF del 9.12.2014 precisa che sono ESENTI dal pagamento della tassa rifiuti i magazzini delle imprese e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Il Ministero sulla base dell’articolo 1 comma 649, legge 147/2013 stabilisce  che  nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori relativi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono, quindi,  intassabili le aree, sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente, rifiuti speciali, perché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. I comuni hanno il compito di individuare, tramite proprio regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Però, questa norma opera solo nei casi in cui i comuni possono procedere all’assimilazione, quindi alla tassazione.

Il Ministero conclude:
i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune. 

Sono, così,  escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo

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