Cassazione: NO a risarcimento in caso di infortunio durante il tragitto casa-lavoro con mezzo proprio

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Cassazione: NO a risarcimento in caso di infortunio durante il tragitto casa-lavoro con mezzo proprio

Con la sentenza n.22154 del 20 ottobre 2014 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Inail contro la pretesa risarcitoria di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, mentre si recava sul posto di lavoro, distante meno di un chilometro dalla sua abitazione. Il ricorrente aveva dedotto che l’uso dell’auto «era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro», tenuto conto che la giurisprudenza «indica notoriamente la distanza minima in circa 600 metri». L’utilizzo del servizio di linea delle ore 7.55, infatti, l’avrebbe condotto alla fermata in prossimità della ditta soltanto alle 7.58. A quel punto, dovendo percorrere «più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00», non sarebbe riuscito a rispettare l’orario di lavoro «notoriamente disciplinato» del Ccnl metalmeccanici. Secondo la Suprema corte, invece, come ricostruito dalla Corte d’Appello tramite Ctu, la distanza da casa era di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell’autobus all’ingresso della ditta. Non solo, «era stata verificata l’esistenza di un servizio di linea “con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti”.

Per riconoscere l’infortunio in itinere, secondo la Cassazione, occorrono:

– la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito dal lavoratore e l’evento e che tale percorso deve costituire per l’infortunato il normale tragitto per recarsi sul posto di lavoro ovvero per far rientro nella propria abitazione;

– la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa nel senso che l’itinerario seguito non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all’attività lavorativa ed infine rileva l’utilizzo del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra la propria abitazione ed il posto di lavoro.

Nel caso di specie, nessun risarcimento per l’infortunio in itinere se l’uso della propria autovettura non era «necessario». Il modo «normale» e più sicuro per spostarsi, infatti, è l’uso dei «mezzi pubblici», e laddove possibile anche l’utilizzo delle proprie gambe.

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