CHIARIMENTI INERENTI IL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DICHIARAZIONE FGAS: NUOVO REGOLAMENTO
7 Settembre 2017
INAIL: OPUSCOLO SICUREZZA AL PASSO COI TEMPI 2017
14 Settembre 2017
DICHIARAZIONE FGAS: NUOVO REGOLAMENTO
7 Settembre 2017
INAIL: OPUSCOLO SICUREZZA AL PASSO COI TEMPI 2017
14 Settembre 2017

CHIARIMENTI INERENTI IL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

“In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento della pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione”.

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero 0823 1540391