COVID 19- FASE 2 – ADEMPIMENTI PER LE ATTIVITA’ E LE AZIENDE
20 Aprile 2020FALSE CERTIFICAZIONI DELLE MASCHERINE, CHIARIMENTI ACCREDIA
23 Aprile 2020COVID 19 E’ INFORTUNIO SUL LAVORO
L’articolo 42, comma 2, del D.L.n.18 del 17/03/2020 stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
In via preliminare si precisa che, “secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie , l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
Per maggiori informazioni e per supporto tecnico sull’applicazione di tutte le misure previste per il contenimento e la diffusione del COVID-19 è possibile contattare i nostri tecnici e richiedere il tipo di supporto necessario per riprendere le attività in completa sicurezza e nel rispetto del DPCM 10/04/2020 ed i prossimi a venire