DICHIARAZIONE FGAS: NUOVO REGOLAMENTO

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DICHIARAZIONE FGAS: NUOVO REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione UE 1375/2017 sui gas fluorurati prevede che ogni anno le aziende che li utilizzano devono presentare la Dichiarazione FGas in cui bisogna specificare le quantità di gas utilizzate durante l’anno precedente.

Sono obbligati a presentarla , entro il 31 marzo di ogni anno, specifiche categorie di produttori, importatori, esportatori e utilizzatori.

La mancata trasmissione della dichiarazione comporta sanzioni per i soggetti trasgressori consistenti in multe da 1000 a 10000 Euro.

Con il nuovo regolamento, in vigore dal 15 agosto 2017, sono state modificate alcune informazioni da inserire nella Dichiarazione.

Nel particolare:

  • obbligo d’invio della comunicazione: prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web preposto alla comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu);
  • nella sezione 1 della comunicazione relativa  ai produttori di fgas: occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
  • nella sezione 2 relativa agli importatori: a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • nella sezione 3 relativa agli esportatori: bisogna comunicare  i quantitativi di HFC separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • nella sezione 4 relativa a produttori ed importatori:  viene  modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
  • nella sezione 12 relativa agli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC: si specifica che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
  • eliminazione della sezione 13 riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni.

Scarica il Regolamento di esecuzione UE 1375/2017