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INAIL : figure deputate alla fruizione del servizio di accesso “CRUSCOTTO INFORTUNI”

INAIL

L’Inail con la circolare n.45 del 30 novembre 2016,  fornisce chiarimenti relativamente alle figure che possono accedere al Cruscotto Infortuni per la verifica dei dati.

L’Inail , infatti, “al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale. Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni. In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, si precisa che – alla luce del comma 1 lett. e) dell’articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo – i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/20154 .

Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali. Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.”

Gli infortuni avvenuti prima del 23/12/2015 potranno comunque essere consultati nell’abolito registro infortuni cartaceo.

Infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di tenuta e conservazione per i successivi 4 anni.

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contattaci al numero 0823 1540391.