SEMINARIO TECNICO 27/09/2024: LAVORI IN QUOTA E GESTIONE DELLE EMERGENZE
27 Agosto 2024PATENTE A CREDITI: OBBLIGATORIA DAL 1 OTTOBRE 2024
24 Settembre 2024Obblighi RSPP: sentenza Cassazione Penale
La Cassazione Penale, Sez. 4, il 02 agosto 2024, ha emesso sentenza n. 31657 relativa agli obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel caso di specie: Mortale infortunio all’interno di una cava per l’estrazione del marmo. Ruolo del Direttore responsabile dei lavori/RSPP.
“Con specifico riferimento alla qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, è il caso di rammentare che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, pacificamente, un consulente del datore di lavoro privo di poteri decisionali e gestionali, con il compito di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhan e altri, Rv. 261107; e, tra le Sezioni semplici successive, Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi Loris, Rv. 277877, e Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David Marco, Rv. 275279), con la conseguenza che “In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l’obbligo di elaborare, nel documento di valutazione dei rischi, i sistemi di controllo sull’attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento, sicché risponde per eventuali eventi lesivi, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., solo nel caso in cui abbia omesso l’elaborazione delle misure preventive e protettive o dei sistemi di controllo delle stesse” (Sez. 3, n. 37383 del 15/07/2021, Di Chio, Rv. 281969); nessun rimprovero è stato mosso a A.A. circa il contenuto del documento di sicurezza.
Inoltre A.A., in qualità di responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale, non aveva obbligo di presenza sul luogo di lavoro”.
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