RADIOPROTEZIONE: MODIFICHE AL DECRETO 203/2022

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023
16 Gennaio 2023
ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON: I REQUISITI RICHIESTI
31 Gennaio 2023
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RADIOPROTEZIONE: MODIFICHE AL DECRETO 203/2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 Gennaio 2023 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022 , n. 203 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117″.

Tale provvedimento modifica il Dlgs 101/2020 sulla protezione dalle Radiazioni Ionizzanti accogliendo svariate osservazioni ricevute dagli organismi comunitari apportando anche molteplici correzioni.

 

Entrerà in vigore il 18 GENNAIO 2023

Di seguito le principali modifiche:

  • Accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive

All’Art. 2 del D.Lgs. n.203/2022 inserisce nel D.Lgs. n.101/2020 l’art. 8-bis che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza.

 

  • Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti

L’art. 22 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.

 

  • Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Per la Formazione ed Informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori,

    • Portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti;
    • Indicando che la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2,  3,  e  4 dell’art. 111 del D.Lgs. n.101/2020) integra  quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

 

  • Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti

L’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l‘art. 23 del D.lgs. n.203/2022 lo modifica e

    • porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.
    • introduce il comma 1-bis che conferma: la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (di cui al comma 1 dell’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo unico di Sicurezza per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

  • Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti

L’Art. 25 D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3.

La disposizione regola il caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.

 

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