Attivazione Corso: “CORSO BASE IN DISABILITY & DIVERSITY MANAGEMENT”
15 Giugno 2023FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER L’USO SICURO DEI DIISOCIANATI
21 Giugno 2023RENTRI: registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale.
Sono previste tempistiche differente per l’iscrizione al RENTRI in base alle diverse categorie di soggetti obbligati.
Il 12 dicembre 2023, invece, sarà il termine entro cui il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al registro ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori.
Il R.E.N.T.Ri. è diviso in due sezioni:
a) la sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
b) la sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il R.E.N.T.Ri. introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri., i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Il “sistema di tracciabilità dei rifiuti” è costituito dalle procedure e dagli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel R.E.N.T.Ri.
Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI:
1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2) i produttori di rifiuti pericolosi;
3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Infine, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Sanzioni previste:
in caso di inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale, l’irrogazione della pena prevista per il falso ideologico commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 76, d.P.R. n. 445/2000). La competenza ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni spetta alle sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali;
i soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sono tenuti entro 30 gg. a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inadempimento di tale ultimo obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (art. 258, c. 10, T.U.A.).
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