RESIDUI DI PRODUZIONE: SOTTOPRODOTTI E NON RIFIUTI

Sponsorizzazioni
8 Febbraio 2017
CORSO IN TERMOGRAFIA: AL VIA LE ISCRIZIONI
21 Marzo 2017
Sponsorizzazioni
8 Febbraio 2017
CORSO IN TERMOGRAFIA: AL VIA LE ISCRIZIONI
21 Marzo 2017

RESIDUI DI PRODUZIONE: SOTTOPRODOTTI E NON RIFIUTI

albo gestori ambientali

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2017 il Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il decreto in questione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016 n. 264 definisce :

ambito di applicazione, si applica ai residui di produzione e non si applica: – ai prodotti, alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti e ai residui derivanti da attività di consumo;

ambito di applicazione, si applica ai residui di produzione e non si applica: – ai prodotti, alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti e ai residui derivanti da attività di consumo;

certezza dell’utilizzo, in merito ai residui in un ciclo di produzione diverso da quello da cui si è originato si presuppone che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. Costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo;

requisiti, i residui, cioè ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto, sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

deposito e movimentazione dei residui, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. In queste fasi vengono garantire: – la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi; – l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonchè fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; – l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego; – la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto. Dopo la sottoscrizione della dichiarazione di conformità, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purchè abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l’utilizzo;

regime dei controlli e delle ispezioni, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.

Scarica il Decreto 13 ottobre 2016 n. 264

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contattaci al numero 0823 1540391.