RESPONSABILE TECNICO DEI RIFIUTI : STABILITI REQUISITI ED ESAMI

D.LGS. 104/2017: NUOVA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
13 Luglio 2017
CHIUSURA ESTIVA UFFICIO
31 Luglio 2017
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RESPONSABILE TECNICO DEI RIFIUTI : STABILITI REQUISITI ED ESAMI

Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, il cui annuncio è stato pubblicato sulla G.U. del 21/06/2017 n.142 in merito a requisiti e prove d’esame del Responsabile tecnico rifiuti.

E’ stato introdotto il requisito di “idoneità” del responsabile tecnico, consistente nel dimostrare la preparazione del soggetto mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

La verifica interessa non solo i nuovi responsabili tecnici ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni.

E’ obbligatoria la presenza del responsabile tecnico rifiuti per le seguenti categorie:

1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

2. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti , nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno

3. distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5. raccolta e trasporto fi rifiuti speciali pericolosi

8. intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

9. bonifica di siti

10. bonifica dei beni contenenti amianto.

Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. La sua attività deve essere svolta in maniera effettiva e continuativa.

Inoltre, deve possedere requisiti morali (soggettivi)  e professionali (idoneità tecnica).

L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.

Scarica le delibere:

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017

Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero 0823 1540391