Rifiuti. Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

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Rifiuti. Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

28 Maggio 2012

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale ha affermato con la recente sentenza n. 15732 del 24 aprile, che il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti e/o inesatti non è punibile. Con l’introduzione della legge 205 del 2010, infatti, è stato modificato l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/06, modifica che ha determinato la decadenza della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

La condotta non sarebbe più punibile penalmente, in quanto non riconducibile né a quanto determinato nel nuovo testo dell’art.258, né a quanto introdotto con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari.

Con la sentenza n. 16988 dell’8 maggio 2012 in merito al caso di un sequestro preventivo dei rifiuti provenienti da lavori di demolizione e rifacimento di un piazzale aziendale, la Corte ricorda invece che il produttore di rifiuti può scegliere di conservare gli stessi in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, oppure di conservarli per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, come già precisato dalla stessa Corte Suprema, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m).

Inoltre la sentenza n. 17819 dell’17 gennaio 2012 stabilisce che quando i rifiuti non vengono raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso si ha vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell’art. 183, lettera I), del d.lgs. n. 152 del 2006, e non di deposito temporaneo, per il quale è richiesto che i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione e non altrove.

Trovi qui le sentenze complete della Cassazione:

Sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012 – Trasporto Rifiuti

Sentenza n. 16988 dell’8 maggio 2012 – Deposito Temporaneo Rifiuti

Sentenza n. 17819 dell’17 gennaio 2012 – Stoccaggio Rifiuti