Servizio di assistenza sugli imballaggi per le aziende-Iscrizione e pratiche CONAI

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Servizio di assistenza sugli imballaggi per le aziende-Iscrizione e pratiche CONAI

Il CONAI, cioè il Consorzio Nazionale Imballaggi, nasce in seguito al Decreto Ronchi del 1997 con l’obiettivo di contribuire all’abbattimento dell’inquinamento dovuto ai prodotti di imballaggio.

In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; per adempiere a questi obblighi devono iscriversi al CONAI. 

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

Le aziende sono obbligate (artt. 221 e 224 D.Lgs. 152/2006) ad iscriversi al Consorzio e, se importatrici dirette, in quanto per prime immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, sono tenute a dichiarare periodicamente al CONAI i quantitativi di imballaggi importati.

La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile, in funzione dell’entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

Alcune delle imprese che rientrano di norma tra gli utilizzatori di imballaggi sono:

  • imprese per i servizi alla persona (odontotecnici, parrucchieri, estetiste, ecc.)
  • imprese alimentari (pizzerie, panificatori, pasticcerie, gelaterie, ecc.)
  • imprese del legno (serramentisti, mobilieri, falegnamerie ecc.)
  • imprese metalmeccaniche, farmaceutiche, chimiche, alimentari, ecc
  • impiantisti (che vendono materiale già imballato: lampadine, neon)

Le sanzioni previste per la mancata iscrizione art. 5 D.Lgs. sono:

“A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 46.500,00 euro”.”

Pertanto, dopo un’attenta analisi dei Vostri processi, aiutiamo le imprese a iscriversi al CONAI e forniamo assistenza e consulenza per tutte le pratiche connesse.

Contattaci al n. 3397436925 o all’indirizzo info@eeco.it, per ulteriori informazioni