Piano nazionale d’azione gas radon
27 Febbraio 2024MUD: SCADENZA 1 LUGLIO 2024
11 Marzo 2024SICUREZZA CANTIERI: PATENTE A PUNTI
È stato pubblicato il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), che fissa al 1° ottobre 2024 l’entrata in vigore del nuovo obbligo per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.
Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).
Di seguito l’elenco, tratto dall’Allegato X del Testo Unico, dei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono obbligati ad acquisire la patente le imprese che possiedono la certificazione Soa.
La patente a punti andrà richiesta alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Al momento della richiesta l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare di possedere:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio,
- l’adempimento degli obblighi formativi,
- il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
- il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Punteggio iniziale della patente: 30 crediti.
Subirà decurtazioni in base alla gravità della violazione:
- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
Per poter lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti ci siano almeno 15 crediti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
E’ possibile recuperare i crediti, fino ad un massimo di 15, frequentando corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
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