SICUREZZA CANTIERI: PATENTE A PUNTI

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SICUREZZA CANTIERI: PATENTE A PUNTI

È stato pubblicato il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), che fissa al 1° ottobre 2024 l’entrata in vigore del nuovo obbligo per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

Di seguito l’elenco, tratto dall’Allegato X del Testo Unico, dei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile: 

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non sono obbligati ad acquisire la patente le imprese che possiedono la certificazione Soa.

La patente a punti andrà richiesta alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Al momento della richiesta l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare di possedere:

  • l’iscrizione alla Camera di Commercio,
  • l’adempimento degli obblighi formativi,
  • il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC),
  • il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
  • il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

Punteggio iniziale della patente: 30 crediti.

Subirà decurtazioni in base alla gravità della violazione:

  • 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
  • 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
  • 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
  • 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
  • 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.

Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

Per poter lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti ci siano almeno 15 crediti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.

E’ possibile recuperare i crediti, fino ad un massimo di 15, frequentando corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero telefonico 0823 1540391